PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 184 del 1983», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «tre anni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

          b) al comma 4, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Art. 2.

      1. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 184 del 1983, la parola: «semestralmente» è sostituita dalla seguente: «mensilmente».

Art. 3.

      1. All'articolo 10 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «all'occorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «ove necessario»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Gli accertamenti di cui al comma 1 devono essere tempestivamente avviati e conclusi entro sessanta giorni. Con provvedimento motivato, il termine entro cui gli accertamenti devono concludersi può essere prorogato una sola volta e per non più di sessanta giorni»;

          c) al comma 3, le parole: «Il tribunale» sono sostituite della seguenti: «Il

 

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presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato»;

          d) il comma 4 è abrogato;

          e) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il tribunale, entro quindici giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti assunti ai sensi del comma 3».

Art. 4.

      1. All'articolo 11, secondo comma, ultimo periodo, della legge n. 184 del 1983, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese».

Art. 5.

      1. All'articolo 24, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «corte d'appello» sono inserire le seguenti: «, nei successivi quaranta giorni».

Art. 6.

      1. All'articolo 26 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Corte d'appello,» sono inserite le seguenti: «nei successivi quaranta giorni,»;

          b) al comma 2:

      1) la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

      2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Corte di cassazione si pronuncia sul ricorso nel termine di quaranta giorni dal deposito in cancelleria»;

          c) il comma 3 è abrogato.